L’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione [ha] ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà.
Parimenti, la domanda di revocatoria dell’atto con cui è stato costituito in fondo patrimoniale un bene della comunione legale è volta ad ottenere una pronuncia d’inefficacia dell’atto nel suo complesso, e non limitata alla quota – inesistente – pari alla metà.
Cass. n. 9536/2023