“I patti parasociali non attengono al piano organizzativo dell’ordinamento sociale, bensì a quello dei rapporti interindividuali tra titolari di partecipazioni societarie. Pertanto la nullità del patto parasociale per divieto del patto leonino si configura solo se il patto preveda un’elusione assoluta e costante della partecipazione agli utili e alle perdite e non tuteli un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322.”