L’art. 1938 c.c. disciplina la fideiussione omnibus come un contratto di garanzia mediante il quale il fideiussore si impegna a garantire l’adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, in forza del contratto di apertura del credito.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con provvedimento n. 41994 del 2021, sono intervenute sulla questione della nullità delle fideiussioni omnibus redatte in conformità alla schema ABI per contrarietà al diritto della concorrenza.
La questione nasce dalla richiesta fatta valere da un fideiussore innanzi la Corte d’Appello di Roma al fine di veder dichiarata la nullità (anche solo parziale) della fideiussione per violazione della normativa Antitrust. Ciò in considerazione della conformità di alcune clausole contrattuali – e segnatamente degli artt. 2, 6 e 8 del contratto – allo schema redatto dall’Associazione Bancaria Italiana.
In parziale adesione alle richieste del “fideiussore”, la Corte ha dichiarato la nullità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione condannando la Banca al risarcimento del danno.
Nello specifico le clausole contrattuali a cui si fa riferimento sono le seguenti:
Art. 2 Clausola della reviviscenza “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”
Art. 6 Clausola di deroga all’art. 1957 c.c. “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”
Art. 8 Clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell’obbligazione principale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Avverso tale sentenza la Banca ha proposto ricorso per Cassazione incentrato:
- sul carattere unilaterale delle dichiarazioni di garanzia, ascrivibili alla volontà del fideiussore;
- sulla tesi che la nullità dell’intesa anticoncorrenziale non si estende ai singoli contratti;
- sulla riqualificazione del contratto autonomo di garanzia al quale non si applica l’art. 1957 c.c.;
- sull’infondatezza della pretesa risarcitoria.
La Corte di Cassazione, ritenendo la questione di particolare rilevanza giuridica, ha rimesso quindi la controversia alle Sezioni Unite.
Bisogna segnalare che nel corso degli anni si sono avvicendate una serie di pronunce contrastanti sul tema della validità o meno delle garanzie bancarie che contenevano tali clausole, che hanno dato vita a tre orientamenti giurusprudenziali ben delineati:
- Un primo orientamento considerava tali clausole valide, riconoscendo al fideiussore solo una tutela risarcitoria.
- Un secondo orientamento considerava tali clausole nulle poiché in contrasto con l’art. 2 comma II, lettera a) della Legge n. 287/90.
- Infine, un terzo orientamento (prevalente rispetto agli altri due), si attestava verso una nullità parziale delle clausole ai sensi dell’ art. 1419 comma I c.c. con conseguente eliminazione delle sole clausole riproduttive dell’intesa concorrenziale.
La questione rimessa alle Sezioni Unite, traente origine dal provvedimento n. 55 del 02.05.2005 con cui la Banca d’Italia – chiamata a pronunicarsi sulla conformità tra lo schema predisposto dall’ABI e la disciplina in materia di intese restrittive della concorrenza – ha visto la conferma della tesi secondo cui i “contratti di fideiussione a valle sono parzialmente nulli ai sensi dell’art. 2 comma 3, Legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Il contratto di fideiussione de quo rimane comunque valido, ma viene “liberato” dalle clasuole dichiarate nulle dalla Banca d’Italia.
E quali conseguenze derivanti dalla nullità parziale del contratto di fideiussione?
- Imprescrittibilità dell’azione di nullità.
- Proponibilità della domanda di ripetizione dell’indebito.
- Proponibilità dell’azione di risarcimento danni.
Ma la conseguenza più importante riguarderà la posizione dei garanti debitori firmatari di contratti di fideiussione contenenti le clausole n. 2, 6 e 8 incriminate poiché, nell’ipotesi in cui verranno convenuti da un Istituto di credito per il pagamento delle somme dovute, potranno far valere la nullità parziale della fideiussione e, in partcolare, dell’art. 6 contenete la deroga all’art. 1957 c.c.