Sentenza della Corte di Cassazione Sez. Unite che ha posto alcuni principi innovativi e piuttosto importanti.
Di seguito i punti principali e qui la sentenza.
a) Il giudice del monitorio è tenuto a verificare d’ufficio se sussistano clausole vessatorie nei contratti in forza dei quali viene richiesta l’ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore consumatore, con poteri anche istruttori (richiesta integrazione documentale), rigettando il decreto in caso di sussistenza, ovvero espressamente motivando sul punto nel decreto ingiuntivo eventualmente emesso.
b) In assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, il Giudice dell’Esecuzione ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole vessatorie che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo. Tale principio ha effetto retroattivo, dunque, anche con riferimento a d.i. già divenuti definitivi.
c) Ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, il GE dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine.
d) Dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – il GE informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo.
e) Fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., il GE non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito