NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZALE NOVITA’ INTRODOTTE IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

Il D.Lgs. n. 83/2022 ha fissato la data del 15.07.2022 quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12.01.2019 n. 14, dando inoltre attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preveventiva, l’esdebitazione e le interedizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Il Codice risulta composta da 374 articoli suddivisi in 10 Titoli.

Obiettivo della nuova riforma è quello di prevenire le crisi aziendali e favorirne l’individuazione attraverso un insieme di norme che, regolate tra di loro, permettono di effettuare una diagnosi precoce dello stato di difficoltà aziendale.

Il famoso sistema di allerta pre-riforma è stato sostitutito da una serie di norme che esplicitano la necessità per le aziende di predisporre adeguate misure organizzative, amministrative e contabili in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa.

Il sistema dell’allerta è basato, in linea con quanto previsto dalla Direttiva UE n. 2019/1023, sugli obblighi di segnalazione che costituiscono strumenti di allerta. Il Codice definisce gli strumenti di allerta come gli obblighi di segnalazione posti a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati, indirizzati, congiuntamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal Codice civile, all’immediata rilevazione degli indizi di crisi ed a sollecitare l’adozione delle misure più idonee alla sua composizione

Per rispondere a questa nuova esigenza, l’art. 3 CCII individua specifici segnali di allarme per l’attivazione tempestiva degli organi sociali al fine di superare una crisi finanziaria: (i) ritardi sui pagamenti degli oneri retributivi scaduti da almento 30 giorni in misura superiore alla metà del totale delle passività; (ii) passività verso fornitori scadute da almeno 90 giorni in misura superiore alle passività non scadute; (iii) esposizioni nei confronti del sistema creditizio e di intermedari scadute da oltre 60 giorni per un importo almeno pari al 5% delle esposzioni (iiii) interessi di mora che attivano Obblighi di Segnalazione dei cosidetti “creditori pubblici qualificati” (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

In caso di potenziale crisi, l’imprenditore o l’azienda può accedere on line alla Camera di Commercio locale per pervenire ad una Composizione Negoziata che consiste in un accordo volontario, confidenziale e stragiudiziale condotto sotto la supervisione di un consulente indipendente che avrà il compito di supportare le trattative dell’imprenditore atte a superare lo squilibrio patrimoniale o economico finanziario poste alla base della crisi.

Si tende quindi a indirizzare l’imprenditore verso un approccio preventivo della crisi dell’impresa, rendendo focali gli strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget.

Il titolo IV del Codice disciplina una serie di strumenti di regolazione della crisi a cui possono ricorrere: i consumatori, professionisti, imprendori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni altro debitore non soggetto alle procedure di regolazione della crisi cosidette “maggiori”.

Piano Di Ristrutturazione Soggetto a Omologazione ove è previsto che:

  • il piano deve prevedere diverse classi di creditori, tenuto conto della loro qualificazione giuridica e dei rispettivi interessi economici;
  • le retribuzioni dei dipendenti devono essere soddisfatte entro 30 giorni dall’omologazione.

Nell’ambito della procedura, agli amministratori è demandata la gestione ordinaria e straordinaria della società. L’approvazione del piano richiede il voto favorevole di tutte le classi dei creditori a maggioranza assoluta, oppure dei due terzi dei partecipanti al voto, a patto che i creditori che rappresentano almeno la metà dei crediti della stessa classe partecipino al voto.

Di particolare importanza sono le modifiche apportate in materia di Accordi di Ristrutturazione 

Vengono introdotti infatti: 

  • L’Accordo di Ristrutturazione Agevolato ha il vantaggio del quorum per il consenso dei creditori. L’accordo deve essere approvato infatti solo dal 30% dei creditori che rappresentino l’indebitamento, a condizione che la società non abbia presentato istanza di concordato in bianco e che i creditori che non aderiscano all’accordo siano liquidati tempestivamente.
  • L’Accordo di Ristrutturazione a Efficacia Estesa che consente di estendere ai creditori dissenzienti le principali condizioni dell’accordo.

Con i Piani Attestati di Risanamento a differenza della previgente normativa, all’imprenditore e/o all’azienda in difficoltà è data l’opportuna, sempre che la situazione sia sanabile, di richiedere un piano attestato di risanamento 

Il Concordato Preventivo Semplificato si pone in continuità con la precedente disciplina che consente alle imprese di proporre un piano concordatario da sottoporre ai crediotri per l’approvazione. Il piano deve essere: sottoposto a votazione e approvato a maggioranza dei creditori, omologato dal tribunale e attuato. La società, nelle more della procedura, viene affidata agli amministratori supervisionati da un commissario giudiziale.  

  • Concordato Preventivo Semplificato con continuità aziendale certificato da un esperto indipendente che valuta come la continuità aziendale possa soddisfare al meglio gli interessi dei creditori. Sono previste diverse classi di creditori le cui pretese non devono essere soddisfatte con i proventi della cessione o dall’affitto dell’azienda o di un ramo d’azienda;
  • Concordato Preventivo Semplificato con finalità liquidatorie accesso consentito solo se le risorse patromoniali aumentano (mediante aiuti esterni) almeno del 10% rispettano ad una ipotesi di liquidazione giudiziale;
  • Concordato “in bianco” o prenotativo con l’impegno di presentare una proposta e un piano concordatario entro il termine di 30/60 giorni prorogabili per ulteriori 60 giorni. I creditori non possono iniziare e/o proseguire azioni di recupero o esecutive.

Di rilevanza focale è poi la Liquidazione giudiziale che sostituisce il “vecchio” Fallimento ed è indirizzata a liquidare il patrimonio dell’insolvente al fine di ripartirlo tra i creditori in base alla graduazione dei loro crediti. Al centro della normativa rimane la continuità aziendale e il risanamento dell’impresa.

Le novità maggiori che rendono la procedura più snella ed efficiente:

  1. maggiore centralità al ruolo del curatore il quale, oltre ad avere nuovi obblighi informativi sulla procedura (tenuta di un registro informatico), può promuovere azioni di responsabilità ad ampio raggio senza il necessario parere del comitato dei creditori e l’autorizzazione del tribunale,
  2. atti pregiudizievoli in danno ai creditori decorrono dal momento della presentazione dell’istanza di fallimento e non più dalla dichiarazioe di apertura della procedura;
  3.  termine presentazioni domande tradive ridotto a 6 mesi (rispetto agli attuali 12);
  4. L’esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura della procedura di liquidazione o comunque dopo 3 anni dall’apertura della stessa.

Con la Liquidazione Coatta Amministrativa cambiano i presupposti soggettivi per accedere alla procedura. Non sarà più possibile applicare l’istituto a tutte le imprese indivuduate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o che operino in settori assogettati a controllo pubblico ma solo a determinate categorie di imprese specificatamente individuate.La disciplina dei Gruppi di Imprese permette di affrontare in maniera unitaria lo stato di insolvenza delle imprese appartenenti ad uno stesso gruppo coordinate e dirette da una società, un ente o una persona. Procedura da attivare innanzi il Tribunale dell’Impresa con un’unica domanda di ammissione a Concordato Preventivo Semplificato o di approvazione di un accordo di ristrutturazione. In caso di insolvenza di più società appartenenti allo stesso gruppo, è prevista una sola procedura di liquidazione giudiziale.